Statuto del Club Volo Libero Ticino
Approvato in assemblea — Febbraio 2016
Art. 1 — Denominazione e sede
Con la denominazione «Club Volo Libero Ticino (CVLT)» è costituita, ai sensi dell'art. 60 del Codice Civile Svizzero, un'associazione con sede presso il domicilio di un membro del comitato.
Art. 2 — Scopo
Il CVLT riunisce gli appassionati del volo libero (parapendio, deltaplano, ala rigida, ecc.) e promuove la socializzazione e lo sviluppo delle capacità individuali. L'associazione difende gli interessi dei soci, opera senza scopo di lucro ed è apolitica e aconfessionale.
Rimborsa annualmente CHF 50.– per corsi di sicurezza e può destinare fino al 10% del fatturato annuo al supporto di competizioni.
Art. 3 — Soci
I tipi di socio sono:
- Soci attivi — con diritto di voto
- Soci sostenitori — senza diritto di voto
- Soci onorari — con diritto di voto
L'ammissione avviene su domanda scritta. Lo status di socio onorario è conferito dall'assemblea generale.
Art. 4 — Cessazione
La qualità di socio si perde per:
- Dimissioni (entro il 1° dicembre)
- Cancellazione (dopo tre solleciti di pagamento)
- Espulsione (per comportamento lesivo del club)
L'espulsione è comunicata tramite lettera raccomandata; il socio può ricorrere all'assemblea generale.
Art. 5 — Quote sociali
Le quote annuali sono stabilite dall'assemblea ordinaria. I soci onorari ne sono esenti. Chi aderisce prima del 1° settembre paga la quota intera; dopo tale data paga la metà. Chi aderisce dopo il 1° dicembre non paga nulla per quell'anno. Sono previste agevolazioni per famiglie conviventi.
Art. 6 — Organi sociali
- Assemblea generale dei soci
- Comitato direttivo
- Altri incaricati
- Organo di revisione
Art. 7 — Assemblea generale
Si riunisce almeno una volta all'anno nei primi quattro mesi. Hanno diritto di voto i soci attivi e onorari in regola con le quote. La convocazione avviene con almeno 15 giorni di anticipo tramite comunicazione scritta con ordine del giorno. Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta del 30% dei soci attivi.
Art. 8 — Competenze dell'assemblea
L'assemblea:
- Elegge il comitato per mandati biennali
- Nomina i soci onorari
- Esamina i ricorsi contro le espulsioni
- Approva i rapporti e i conti annuali
- Fissa le quote sociali
- Modifica lo statuto
- Vota i programmi finanziari
- Decide lo scioglimento
Le decisioni richiedono la maggioranza assoluta. Le modifiche statutarie e i ricorsi contro le espulsioni necessitano dei due terzi. La votazione è per alzata di mano, salvo che un quinto dei presenti richieda lo scrutinio segreto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 9 — Comitato direttivo
Composto da 5–7 membri: presidente, vicepresidente, segretario, cassiere e altri membri. Le funzioni comprendono la gestione corrente, l'attuazione delle decisioni assembleari, la convocazione delle riunioni, la costituzione di commissioni, la rappresentanza esterna del CVLT, l'amministrazione delle finanze e il rispetto delle normative.
Le riunioni si tengono secondo necessità con due giorni di preavviso. Le decisioni richiedono la maggioranza; il quorum è la metà più uno. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 10 — Compiti degli incaricati
- Presidente — rappresenta il CVLT, dirige le sedute del comitato
- Vicepresidente — supplisce il presidente
- Segretario — gestisce il segretariato, sbriga l'amministrazione corrente, redige i verbali
- Cassiere — gestisce le finanze, presenta il rapporto annuale, può avvalersi di collaboratori
Art. 11 — Organo di revisione
Tre membri (due revisori e un supplente) in carica per un massimo di due mandati consecutivi. Verificano i conti, riferiscono all'assemblea, controllano l'attività del cassiere e segnalano immediatamente eventuali irregolarità.
Art. 12 — Responsabilità
Gli obblighi finanziari del CVLT sono limitati al patrimonio disponibile. È esclusa la responsabilità individuale. La firma collettiva spetta a due incaricati; sono necessarie tre firme se due firmatari condividono il domicilio.
Art. 13 — Patrimonio sociale
Il patrimonio è composto dalle quote sociali, dagli utili annuali e da donazioni o sussidi. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art. 14 — Scioglimento
Richiede una decisione dell'assemblea con la presenza di due terzi dei soci e la maggioranza di due terzi. Avviene automaticamente in caso di insolvenza o impossibilità di costituire il comitato. Il patrimonio residuo è devoluto a organizzazioni simili o ad opere di pubblica utilità.
Art. 15 — Soci fondatori
Gli 11 firmatari dell'atto di fondazione sono considerati soci fondatori.
Art. 16 — Scuole di volo non socie
Sono escluse le scuole di volo commerciali a scopo di lucro.
Art. 17 — Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato dal presente statuto, fanno stato gli articoli 52–79 del Codice Civile Svizzero.